
RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO la seguente nota da parte de "I Pentastellati di Massafra".
Il Decreto del Presidente della Repubblica n. 158/1999 ha introdotto il metodo normalizzato nella applicazione della TARI: si è passati da una tariffa “monomia” della TARSU a una tariffa “Binomia” della TARI composta da una QUOTA FISSA correlata alla superficie e al numero dei componenti il nucleo famigliare e da una QUOTA VARIABILE collegata al numero degli occupanti.
La determinazione delle quote, fissa e variabile, dipende dai costi complessivi del servizio rifiuti previsti dal Piano finanziario Tari approvato dal Comune in base ai criteri del DPR 158/1999 e dalla copertura integrale dei costi distinguendo UTENZE DOMESTICHE in base al numero dei componenti (da uno a sei o più componenti) e UTENZE NON DOMESTICHE (scuole, alberghi, stabilimenti balneari, ospedali, negozi, banche).
Le tariffe TARI sono però riferite alle UTENZE comprensiva quindi anche delle pertinenze (garage, cantine, ecc…) diversamente dalle aliquote IMU che invece considerano l’unità immobiliare intesa in senso catastale.
In questo modo la TARI risulterebbe “gonfiata” recando un aumento che il MINISTERO dell’Economia e delle Finanze ha ritenuto illegittimo.
Molti Comuni cioè applicano a ogni utilità a ogni unità immobiliare sia la quota fissa sia la quota variabile, quota variabile che invece deve essere pari a zero se riferita alle pertinenze.
COSA FARE?
Verificare sulla bolletta la quota variabile, l’importo e a cosa si riferisce.
In caso di illegittimità della pretesa creditoria del Comune o di altra Società, proporre istanza di rimborso o di compensazione sulla bollette successive entro 5 anni dal versamento.
Il Comune o la Società di riscossione ha 180 giorni per rispondere, se non risponde si intende un silenzio rifiuto e quindi sarà necessario proporre ricorso innanzi alla Commissione tributaria.( Legge 296/06 art. 1 comma 64 – Finanziaria 2007).
In ogni caso una buona amministrazione richiederebbe una maggiore trasparenza nella comunicazione relativa alla riscossione delle bollette.
IL CONTRIBUENTE HA DIRITTO DI SAPERE CHE COSA E’ CHIAMATO A PAGARE E PERCHE’.
Il Regolamento TARI del COMUNE DI MASSAFRA cosi come modificato e integrato dalle deliberazioni n. 31 del 22.07.2015,n. 2 del 20.05.2016, n. 9 del 31.03.2017 prevede che “I rapporti tra Amministrazione e contribuente sono basati su principi di collaborazione – cooperazione per favorire, agevolare e generalizzare l’esercizio spontaneo del pagamento dell’imposta. L’Amministrazione si pone l’obiettivo di attuare lo spirito e i contenuti dello Statuto dei diritti del contribuente attraverso una sistematica semplificazione degli adempimenti a carico dei cittadini – contribuenti e del linguaggio istituzionale.
A chi tocca quindi il proprio dovere? Al cittadino che subisce o al Comune che impone?
I Pentastellati di Massafra sono disponibili per ogni chiarimento e informazione necessaria.
Avv. Gaia Silvestri
I Pentastellati di Massafra
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